Textus Originalis
alcun dei ḏimmī (vassalli) di essi paesi (1), non sarà fatto alcuno impedimento agli averi o alle merci del trapassato; ma l'avere di costui, e quanto si trovasse [di sua proprietà dopo la morte] si manderà al paese del N. P. il sultano, affinchè questi ne faccia quel che gli sembri meglio. Le medesime condizioni varranno pei sudditi del re d'Aragona e de' suoi fratelli o confederati che morissero in terra del N. P. il sultano. (VIII.) Passando negli Stati del re d'Aragona ambasciatori degli Stati del N. P. il sultano che andassero a qualsivoglia luogo vicino o lontano, ovvero ne tornassero o fossero cacciati dai venti sulle spiagge [dei detti Stati], gli ambasciatori, i lor famigliari e seguaci, e qualunque ambasciatore di re o qualunque altra persona che fosse in compagnia loro, sian sicuri nelle persone e ne' beni, si vegli alla lor custodia e siano riforniti [per fare ritorno] negli Stati del N. P. il sultano. (1) Il testo, dopo aver citati i sudditi cristiani del sultano, aggiugne «o dei ḏimmī della gente dei suoi dominii». M. De Sacy traduce: «Ou quelqu'un de ceux qui sont au service et dans la garantie de ses sujets», mettendo la voce ḏimmī in rapporto d'annessione, come dicono i grammatici, con la voce seguente che significa gente de' suoi dominii. Ma con la scorta della grammatica stessa di quel sommo orientalista, io vedo che questa frase si può anche interpretare: «che fan parte della gente de' suoi dominii». Il diritto pubblico musulmano poi non permette d'intenderla altrimenti. Ḏimmī chiamansi i Cristiani, Giudei o Sabii, ai quali il vincitor musulmano dà sicurtà della vita e dei beni, a condizione di pagare un tributo e di osservare alcuni regolamenti di polizia; ma costoro son vassalli e affidati dello Stato, non già dei privati. Essendo stati già nominati i Cristiani, la voce ḏimmī qui accenna a' seguaci delle altre due religioni