Textus Originalis

(IX.) Il re d'Aragona non permetterà che pirati o corsali (1) facciano vittuaglie, né acqua nei suoi Stati; riterrà prigioni i pirati che cadessergli [nelle mani]; e farà di loro quel che di diritto; mandando sempre nei paesi del N. P. il sultano tutti i prigioni musulmani, merci, donne o fanciulli che si fossero trovati in potere di que' [malfattori]. Lo stesso diritto sarà osservato da parte del sultano a favor dello Stato del re d'Aragona riguardo ai pirati che venissero negli Stati del N. P. il sultano. (X.) Se alcun suddito del re di Aragona commetta alcun fatto che porterebbe infrazione del presente trattato, il re sarà tenuto di perseguitare il colpevole e di punirlo come di diritto. (XI.) Il re d'Aragona permetterà ai suoi sudditi e ad altri Franchi di portare alle frontiere musulmane ferro, armi (2) e legname, o altro simile. (XII.) Se alcun Musulmano fatto prigione in terra o in mare, dopo la data del presente trattato, in qualsivoglia paese di Levante o di Ponente, rimoto o vicino, (1) Nel testo si legge 'al qurṣālīah, trascrizione della nostra voce «corsale», messa ad un plurale arabico irregolare. Pare che sia adoperata nello stesso significato che or noi le diamo, cioè privati che armino navi con licenza del proprio Governo per predar sopra i nemici. (2) Il testo ha biāḍ «bianchezza», che nelle edizioni del 1851 e del 1866 io tradussi «carta», seguendo la versione francese di M. De Sacy. Or correggo «armi» sì per l'analogia con altri vocaboli arabi derivati dalla stessa radice, e sì per l'antinomia col notissimo divieto di vendere ferro, armi e legname ai Musulmani; il qual divieto fu richiamato in vigore da Federigo l'Aragonese nell'85° de' suoi capítoli, dopo la pace ch'ei fermò con la Chiesa e con gli Angioini. Cf. St. de' Mus., III, 807, nota 4.