Textus Originalis
sia portato a vendere negli Stati del re d'Aragona e dei suoi fratelli e confederati, il re sarà tenuto di liberarlo, e sì mandarlo in terra del N. P. il sultano. (XIII.) Le faccende commerciali che seguissero in terra del N. P. il sultano tra mercatanti musulmani e sudditi del re d'Aragona, saranno condotte secondo ragion della eccelsa legge [musulmana]. (XIV.) Imbarcandosi alcun Musulmano con le proprie merci sopra navi del re d'Aragona, ed avvenendo che si perdano quelle merci, il re d'Aragona sarà tenuto a renderle, o se non si trovino, a pagarne il valore. (XV.) Se alcun fugga dagli Stati del N. P. il sultano compresi nel presente trattato [e ripari] in terra del re d'Aragona o de' suoi fratelli; ovvero, se viaggiando con merci appartenenti ad un terzo, si rimanga in essa terra del re d'Aragona o dei fratelli, sia tenuto il re a rimandare in terra del N. P. il sultano il fuggitivo e il suo avere (1). [Ciò nel caso] che il fuggitivo perduri nella religione musulmana. Ma s'egli siasi fatto cristiano, si renderà soltanto l'avere. Valga il medesimo diritto a favore del reame del re d'Aragona e di quel del suo fratello, per tutti coloro che di lor terra si rifuggano negli Stati del N. P. il sultano. (XVI.) Giugnendo dallo Stato del re d'Aragona o dei suoi fratelli e confederati alcun Franco che si proponga di visitare la nobile [città di] Gerusalemme, ed abbia in mano una lettera del re d'Aragona, convalidata col suo suggello e indirizzata al vicario del N. P. (1) Qui e nel periodo seguente traduco «avere» il vocabolo māl del quale nella pag. 560, nota 1.