Textus Originalis
pitoli divisati di sopra, avrà luogo tra le due parti [contraenti] perennemente e senza alcuna interruzione; e i diritti e i principii fondamentali del presente trattato saranno osservati fermissimamente; perocché i due reami son divenuti tutt'uno [agli effetti contemplati dal trattato] e non fanno che unico Stato; il che non muterassi per morte d'alcuno dei [personaggi contraenti], né per deposizione di principe ed esaltazione d'altro; anzi queste stipolazioni dureranno in perpetuo i giorni, i mesi e gli anni. Tanto è stato ordinato e stipolato il giorno soprascritto, cioè il martedì tredici del mese di rabīc secondo dell'anno secentottantanove dell'egira maomettana, che Iddio sparga i suoi favori e le sue benedizioni su colui al quale essa si riferisce; il qual giorno risponde a' sette dì rimagnenti del mese d'aprile dell'anno mille dugentottantanove dalla nascita del Signore Messia Gesù, sul quale sia la pace. Con la stessa data fu trascritta la seguente formola del giuramento prestato dal N. P. il sultano per [l'osservanza del] trattato a prò del re d'Aragona e dei suoi fratelli. «Dico io Qalāun 'ibn cAbd 'Allah 'as Ṣāliḥī, per Dio, per Dio, per Dio: per la verità della fede islamitica, per la verità di quell'egregio Corano che è [base della] ferma credenza dei Musulmani, che questa pace e amistà, fermata tra me e il re di Aragona, io non la muterò, né me ne sciorrò, fintantoché il re d'Aragona rimanga fedele al giuramento ch'egli e i suoi fratelli saranno per prestare in mano degli ambasciatori miei per la osservanza di essa pace. [Lo giuro] per me, pei miei figliuoli e pei miei popoli tutti. Sancisca Iddio questo mio giuramento».