Textus Originalis

PREFAZIONE

PREFAZIONE

Nelle carte vescovili ne ho comprese 9 appartenenti al vescovato di Cefalù; le quali riguardano rapporti fra l'autorità vescovile e i privati, circa alcune concessioni di terre e case ad enfiteusi: vi ho compreso pure gli Statuti dati ai borgesi, di cui feci parola, e due accordi in seguito a questioni giudiziarie. Sette, che vanno dal 1164 (2) all'Aprile 1192, sono, come dissi, concessioni enfiteutiche. Una sola, la quale contiene il permesso dato dal vescovo Bosone perchè tal Guglielmo Di Cammarata costruisca un mulino a proprie spese, coll'obbligo di dividerne il reddito colla Chiesa, (1166, 15 Decembre Ind. XV) si distacca nella redazione dalle formule che sono costanti nelle altre. Il Battaglia, che s'è occupato dell'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi, non ha riportato alcun contratto di enfiteusi, anche ecclesiastica, del tempo normanno, nei 60 documenti da lui pubblicati; il più antico sul proposito è del 1243 (1). Ciò mi obbliga ad occuparmene brevemente. Cominciano coll'invocazione divina, dal Febbraio 1191 in poi l'invocazione è preceduta dal Chrismon a simiglianza dei diplomi regî. Nel testo il preambolo, la notificazione, l'esposto, il dispositivo sono sempre conformi. A parte le formule del protocollo iniziale nei contratti enfiteutici della seconda metà del sec. XIII. (2), il testo è diverso. Il conduttore pria di tutto è obbligato a migliorare la casa o la terra conceduta in enfiteusi, e a pagare annualmente in tre rate il canone, principiando sempre dal mese di Marzo. Però acquista il diritto di potere vendere, donare, pignorare, et quicquid aliud voluerit faciendi; nel caso la Chiesa voglia acquistare dovrà corrispondere lo stesso prezzo offerto da altri compratori. Può eziandio l'enfiteuta, morendo senza eredi

Note a pie di pagina

1 (1) I Diplomi inediti cit. in Doc. p. serv. alla St. di Sic. cit., 1a S. Dipl. vol. XVI.

2 (2) BATTAGLIA, op. cit., Doc. XLII.