Textus Originalis

PREFAZIONE

PREFAZIONE

aggiungendo: Lode a Dio come gli si deve; così egli disperda i nemici e i distrattori della fede (1). Però non v'è caso di trovare il chrismon. È a notare che i documenti privati redatti in arabo non hanno mai in testa la firma degli autori: cominciano invece col bis-millâh, allo stesso modo che quelli in latino e in greco coll'invocazione divina. Nelle formule finali del testo i contratti greci differiscono dai latini. I greci, oltre la formula di corroborazione: ταῦτα πάντα τὰ ἀνωτέρω ἔστερξα, καὶ ἐκύρωσα (2), hanno la poena spiritualis e la poena pecuniaria, la quale consiste nella restituzione alla parte delle spese di migliorie, o del doppio della cosa venduta, e in una composizione al fisco colla formula: Ζημιοῦσθαι με ὑπὲρ παραβάσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ τοῦ ἰδίου σίγνου, e poi più brevemente: παραβάσει, τοῦ τιμίου σταυροῦ fino ai primi anni del sec. XII, in seguito: ὑπὲρ Πίνην εἰς τὴν ῥηγικὴν κορτὴν. Questa composizione al fisco è costantemente di 36 numismi fino al 1194 (3). I latini hanno talvolta la poena spiritualis redatta nel modo seguente: Si quis vero hanc confirmationem violare presumpserit, anathematis sententia feriatur (4); rare volte la pena pecuniaria: sub pena quingentorum tarenorum alla parte (5); rarissime volte la metà di questa pena si devolve al fisco (6); spessissimo hanno la sola sanzione (7). Gli arabi sconoscono la poena spiritualis, e sembra anche la pecuniaria al fisco.

Note a pie di pagina

1 piena pace ». Alle volte si traduceva: In nomine Domini miserator et misericordiosissimus; cf. AMARI, I dipl. cit., p. 241, 250, 252 ecc. e DOZY, Supp. aux diction. arab. Leyde, 1881, vol. 2, p. 164, 2 pei doc. regî. Gli arabi usano il bis-millâh in tutti gli atti della vita.

2 (1) CUSA, pp. 6, 61, 101, 111, 491, 505, 610.

3 (2) Per tutti gli esempi cito solo TRINCHERA, op. cit. p. 140.

4 (3) GARUFI, Monete e Conii, cit. p. 84 e segg.

5 (4) Cf. Doc. n. XXXI, XL, XLII. Talvolta trovasi invece di sententia, gladio o spiculo.

6 (5) Doc. LV.

7 (6) Doc. LXX, XCVI.

8 (7) Doc. CI, ecc.